Abusivismo in fisioterapia
Si riporta il testo dal sito di AIFI Piemonte Valle d'Aosta
É obiettivo dell’AIFI tutelare la professionalità del nostro operato impedendo, al meglio di quanto ci è possibile fare, l’esercizio delle nostre competenze da parte di chi non ne è, per legge, autorizzato. Perseguire tale scopo è importate non solo per tutelare noi fisioterapisti ma anche per i nostri pazienti che hanno il diritto di essere curati da fisioterapisti veri, qualificati ed aggiornati.
E’ pertanto necessario e doveroso da parte di tutti noi vigilare capillarmente sul territorio nel quale operiamo e segnalare eventuali abusi professionali, veri o supposti tali, di cui veniamo in qualche modo a conoscenza (vedi Codice Deontologico capo III art 32).
Le segnalazioni di sospetto abuso devono essere presentate all’AIFI regionale all’indirizzo [email protected] e DEVONO essere corredate da prove documentali (tipo pubblicità, biglietti da visita, fatture, ecc). Quest’ultime sono INDISPENSABILI per poter inoltrare il caso alle autorità competenti con le quali l’AIFI ha già avviato un’ottima collaborazione. L’anonimato del segnalatore viene garantito e sarà cura dell’AIFI farsi portavoce della segnalazione e seguirne i successivi sviluppi.
Nell' ultimo anno AIFI Piemonte Valle d' Aosta ha fatto diverse segnalazioni ai NAS e l' intento è quello di continuare in questa azione di denuncia.
Per completezza si ritiene utile fornire precisazioni in riferimento ad alcune figure specifiche sulle quali rimangono incertezze e zone d’ombra: il laureato ISEF e/o dottore in scienze motorie, il chinesiologo e l’osteopata.
I titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapia sono elencati nel D.M. del 27 luglio 2000, dove si trovano in elenco i titoli di Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione e Massofisioterapista proveniente da corso triennale conseguito prima del 1996.
Il titolo di studio di dottore in Scienze motorie, NON E’ EQUIPOLLENTE con quello di Fisioterapista, così come è stato chiaramente espresso dalla Legge n° 63 del 21 Aprile 2011, con la quale si sancisce l'abrogazione definitiva del discusso art. 1-septies, che fortunatamente, durante i suoi 5 anni di vigenza, non ha prodotto alcun effetto
Sulla figura del Chinesiologo si è espressa con chiarezza la Sezione Seconda del Consiglio di Stato in data 18 Febbraio 2009 dichiarando che “la figura del chinesiologo, nel nostro ordinamento, non è nè individuata nè disciplinata come professione sanitaria. Così che i chinesiologi non possono svolgere alcuna mansione riservata ai professionisti dell’area sanitaria”.
Similmente dicasi per la figura dell’ Osteopata: se sono fisioterapisti o medici e quindi hanno titolo all’esercizio di professione sanitaria devono specificare il possesso di tale titolo (fisioterapista - o dottore in fisioterapia - o dottore in medicina e chirurgia – con formazione in osteopatia / osteopata CO o DO), altrimenti la sola scritta Osteopata (sia pure vicino a un dr. o dott. poiché una laurea qualsiasi non abilita ad esercizio di professione sanitaria!!) fa presupporre l’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Ogni altro titolo – dal “posturologo” all’“esperto in chinesiologia” – in quanto non ricomprese nelle specifiche figure professionali identificate dal d.m. 29 marzo 2001 non sono riconosciute e dunque non possono esercitare – se non abusivamente – la professione in ambito riabilitativo.
É obiettivo dell’AIFI tutelare la professionalità del nostro operato impedendo, al meglio di quanto ci è possibile fare, l’esercizio delle nostre competenze da parte di chi non ne è, per legge, autorizzato. Perseguire tale scopo è importate non solo per tutelare noi fisioterapisti ma anche per i nostri pazienti che hanno il diritto di essere curati da fisioterapisti veri, qualificati ed aggiornati.
E’ pertanto necessario e doveroso da parte di tutti noi vigilare capillarmente sul territorio nel quale operiamo e segnalare eventuali abusi professionali, veri o supposti tali, di cui veniamo in qualche modo a conoscenza (vedi Codice Deontologico capo III art 32).
Le segnalazioni di sospetto abuso devono essere presentate all’AIFI regionale all’indirizzo [email protected] e DEVONO essere corredate da prove documentali (tipo pubblicità, biglietti da visita, fatture, ecc). Quest’ultime sono INDISPENSABILI per poter inoltrare il caso alle autorità competenti con le quali l’AIFI ha già avviato un’ottima collaborazione. L’anonimato del segnalatore viene garantito e sarà cura dell’AIFI farsi portavoce della segnalazione e seguirne i successivi sviluppi.
Nell' ultimo anno AIFI Piemonte Valle d' Aosta ha fatto diverse segnalazioni ai NAS e l' intento è quello di continuare in questa azione di denuncia.
Per completezza si ritiene utile fornire precisazioni in riferimento ad alcune figure specifiche sulle quali rimangono incertezze e zone d’ombra: il laureato ISEF e/o dottore in scienze motorie, il chinesiologo e l’osteopata.
I titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapia sono elencati nel D.M. del 27 luglio 2000, dove si trovano in elenco i titoli di Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione e Massofisioterapista proveniente da corso triennale conseguito prima del 1996.
Il titolo di studio di dottore in Scienze motorie, NON E’ EQUIPOLLENTE con quello di Fisioterapista, così come è stato chiaramente espresso dalla Legge n° 63 del 21 Aprile 2011, con la quale si sancisce l'abrogazione definitiva del discusso art. 1-septies, che fortunatamente, durante i suoi 5 anni di vigenza, non ha prodotto alcun effetto
Sulla figura del Chinesiologo si è espressa con chiarezza la Sezione Seconda del Consiglio di Stato in data 18 Febbraio 2009 dichiarando che “la figura del chinesiologo, nel nostro ordinamento, non è nè individuata nè disciplinata come professione sanitaria. Così che i chinesiologi non possono svolgere alcuna mansione riservata ai professionisti dell’area sanitaria”.
Similmente dicasi per la figura dell’ Osteopata: se sono fisioterapisti o medici e quindi hanno titolo all’esercizio di professione sanitaria devono specificare il possesso di tale titolo (fisioterapista - o dottore in fisioterapia - o dottore in medicina e chirurgia – con formazione in osteopatia / osteopata CO o DO), altrimenti la sola scritta Osteopata (sia pure vicino a un dr. o dott. poiché una laurea qualsiasi non abilita ad esercizio di professione sanitaria!!) fa presupporre l’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Ogni altro titolo – dal “posturologo” all’“esperto in chinesiologia” – in quanto non ricomprese nelle specifiche figure professionali identificate dal d.m. 29 marzo 2001 non sono riconosciute e dunque non possono esercitare – se non abusivamente – la professione in ambito riabilitativo.
Servizio su TG1 un servizio sull'abusivismo
FISIOTERAPISTI DOC
Andato in onda il: 08/09/2012
Oggi e' la giornata mondiale della fisioterapia. I professionisti italiani lanciano un appello contro gli operatori abusivi, ce ne sono centomila e possono causare gravi danni alla salute. Laura Cason Tg1 delle 13.30
Guarda il video qui: TG1
Andato in onda il: 08/09/2012
Oggi e' la giornata mondiale della fisioterapia. I professionisti italiani lanciano un appello contro gli operatori abusivi, ce ne sono centomila e possono causare gravi danni alla salute. Laura Cason Tg1 delle 13.30
Guarda il video qui: TG1
TG SPIF
A causa di carenze legislative, nel nostro Paese è purtroppo presente e assai ramificato, soprattutto nel settore della Riabilitazione in cui opera il Fisioterapista, il fenomeno dell’abusivismo.
“A fronte di circa 50.000 Fisioterapisti, abilitati ad esercitare la professione, ci sono in Italia almeno 100.000 personaggi, non altrimenti definibili che con il nome di millantatori, che senza essere edotti di cosa sia la Riabilitazione, né possedere titoli e prerogative per esercitarla, disinvoltamente “praticano” su sprovveduti quanto inconsapevoli cittadini” (da un Documento dell’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione – A.I.T.R., ora Associazione Italiana Fisioterapisti – A.I.FI.).
Il fenomeno è preoccupante, perché “…almeno il 5% degli italiani che giornalmente si affidano a interventi di Riabilitazione, incappando in sedicenti riabilitatori, subiscono danni gravi, talvolta addirittura irreversibili….La falsa Riabilitazione non si annida solo presso compiacenti cliniche o studi privati, ma prospera spesso anche presso pubbliche strutture nosocomiali, create, invece, per salvaguardare al meglio la salute del cittadino” (Documento A.I.T.R./A.I.FI. citato).
Non sono abilitati ad esercitare attività di Riabilitazione nemmeno quegli operatori, del comparto sanità e non, che, in possesso di altre competenze e formati per altre attività, si “autopromuovono”, “autoreferenziano” Fisioterapisti.
“A fronte di circa 50.000 Fisioterapisti, abilitati ad esercitare la professione, ci sono in Italia almeno 100.000 personaggi, non altrimenti definibili che con il nome di millantatori, che senza essere edotti di cosa sia la Riabilitazione, né possedere titoli e prerogative per esercitarla, disinvoltamente “praticano” su sprovveduti quanto inconsapevoli cittadini” (da un Documento dell’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione – A.I.T.R., ora Associazione Italiana Fisioterapisti – A.I.FI.).
Il fenomeno è preoccupante, perché “…almeno il 5% degli italiani che giornalmente si affidano a interventi di Riabilitazione, incappando in sedicenti riabilitatori, subiscono danni gravi, talvolta addirittura irreversibili….La falsa Riabilitazione non si annida solo presso compiacenti cliniche o studi privati, ma prospera spesso anche presso pubbliche strutture nosocomiali, create, invece, per salvaguardare al meglio la salute del cittadino” (Documento A.I.T.R./A.I.FI. citato).
Non sono abilitati ad esercitare attività di Riabilitazione nemmeno quegli operatori, del comparto sanità e non, che, in possesso di altre competenze e formati per altre attività, si “autopromuovono”, “autoreferenziano” Fisioterapisti.
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