Titoli equipollenti
Il Decreto Ministeriale del 27 Luglio 2000 ("Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista ai fini dell' esercizio professionale e dell' accesso alla formazione post-base") ha specificato quali sono i titoli, conseguiti prima dell' istituzione dei corsi di laurea di fisioterapia, da ritenere equipollenti. L' articolo 1 di tale DM spiega che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (oggi diplomi di laurea), e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Essi sono:
Viceversa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5225/2007, passata in giudicato, ha chiarito, in maniera definitiva, che i diplomi biennali di massofisioterapista non sono equipollenti alla laurea in fisioterapia. Sulle competenze “proprie” dei massofisioterapisti biennali e triennali.
Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal d.lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofioterapista è da ritenersi ormai superato con l’istituzione della nuova figura del fisioterapista.
I massaggiatori-massofisioterapisti biennali ante ‘96, che hanno cioè conseguito il titolo antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 502/1992, possono continuare a svolgere le funzioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite (quindi solo prestazioni massoterapiche sotto il controllo diretto del medico). Essi, ove già assunti, mantengono in essere il rapporto di lavoro con il relativo inquadramento “ad esaurimento”. Essi non possono accedere ai corsi di riconversione creditizia. I massaggiatori-massofisioterapisti post ’96, che cioè hanno conseguito il titolo dopo la soppressione dei relativi corsi disposta dal d.lgs. 502/1992 (i corsi attivati dopo il 1° gennaio 1996), a rigore in realtà non hanno conseguito alcun titolo idoneo a legittimare lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa. Non dovrebbe essere più consentita la nuova assunzione in ruolo di massofisioterapisti biennali presso strutture pubbliche e private accreditate.
L’art 1 septies del d.l. n. 250/2005 ha previsto che il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, ma solo subordinatamente al conseguimento di un attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. Il decreto attuativo di tale norma non è mai stato emanato e pertanto la previsione di riconoscimento dell’equipollenza non è al momento attuabile.
Fonte: AIFI Piemonte-Valle d'Aosta
Essi sono:
- Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1
- Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
- Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- Terapista della riabilitazione dell’apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)Da rilevare che pende al Consiglio di Stato la controversia circa la legittimità del citato D.M. 27 luglio 2000 nella parte in cui dichiara l’equipollenza del diploma di massofisioterapista triennale. Ad oggi, tuttavia, il decreto ministeriale è pienamente efficace sebbene sub iudice, ragion per cui non può contestarsi – fino a diversa pronuncia del Giudice Amministrativo – lo svolgimento di tutti i compiti del fisioterapista da parte del massofisioterapista con diploma triennale ante ‘96.
Viceversa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5225/2007, passata in giudicato, ha chiarito, in maniera definitiva, che i diplomi biennali di massofisioterapista non sono equipollenti alla laurea in fisioterapia. Sulle competenze “proprie” dei massofisioterapisti biennali e triennali.
Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal d.lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofioterapista è da ritenersi ormai superato con l’istituzione della nuova figura del fisioterapista.
I massaggiatori-massofisioterapisti biennali ante ‘96, che hanno cioè conseguito il titolo antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 502/1992, possono continuare a svolgere le funzioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite (quindi solo prestazioni massoterapiche sotto il controllo diretto del medico). Essi, ove già assunti, mantengono in essere il rapporto di lavoro con il relativo inquadramento “ad esaurimento”. Essi non possono accedere ai corsi di riconversione creditizia. I massaggiatori-massofisioterapisti post ’96, che cioè hanno conseguito il titolo dopo la soppressione dei relativi corsi disposta dal d.lgs. 502/1992 (i corsi attivati dopo il 1° gennaio 1996), a rigore in realtà non hanno conseguito alcun titolo idoneo a legittimare lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa. Non dovrebbe essere più consentita la nuova assunzione in ruolo di massofisioterapisti biennali presso strutture pubbliche e private accreditate.
L’art 1 septies del d.l. n. 250/2005 ha previsto che il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, ma solo subordinatamente al conseguimento di un attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. Il decreto attuativo di tale norma non è mai stato emanato e pertanto la previsione di riconoscimento dell’equipollenza non è al momento attuabile.
Fonte: AIFI Piemonte-Valle d'Aosta
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