Osteopatia
Legislazione e riconoscimento in Italia dell'osteopatia
Nel 2002 l’Osteopatia viene riconosciuta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a titolo di partecipazione al mantenimento della salute e inserita tra le Medicine Non Convenzionali.
Attraverso suoi documenti l’OMS indica di avviare politiche nazionali volte ad integrare le medicine non convenzionali nel sistema sanitario e di uniformare quanto più possibile le legislazioni. Le istituzioni sanitarie italiane non sono ancora in linea con tali direttive, pertanto alcune iniziative di legge volte al riconoscimento giuridico dell’Osteopatia si trovano in fase di approvazione dal parlamento.
Ad oggi la figura dell'Osteopata non è quindi riconosciuta dal Ministero della Sanità come Professione Sanitaria.
E' comunque riconosciuta l'Osteopatia in se come approccio terapeutico e come tecniche manipolative terapeutiche se svolte da un Professionista Sanitario o Medico formato in questa materia, tant'è che in data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di IRPEF, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
In riferimento alle detrazioni delle spese sanitarie ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera c) del TUIR la circolare specifica che:
Le spese per prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute; non sono detraibili se rese da osteopati.
Attraverso suoi documenti l’OMS indica di avviare politiche nazionali volte ad integrare le medicine non convenzionali nel sistema sanitario e di uniformare quanto più possibile le legislazioni. Le istituzioni sanitarie italiane non sono ancora in linea con tali direttive, pertanto alcune iniziative di legge volte al riconoscimento giuridico dell’Osteopatia si trovano in fase di approvazione dal parlamento.
Ad oggi la figura dell'Osteopata non è quindi riconosciuta dal Ministero della Sanità come Professione Sanitaria.
E' comunque riconosciuta l'Osteopatia in se come approccio terapeutico e come tecniche manipolative terapeutiche se svolte da un Professionista Sanitario o Medico formato in questa materia, tant'è che in data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di IRPEF, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
In riferimento alle detrazioni delle spese sanitarie ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera c) del TUIR la circolare specifica che:
Le spese per prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute; non sono detraibili se rese da osteopati.
In parole povere se, ad esempio, un fisioterapista ha effettuato la formazione in osteopatia può effettuare trattamenti osteopatici ed emettere una fattura che il paziente potrà portare in detrazione fiscale quali spese sanitarie.
Detrazioni per spese sanitarie: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
22 maggio 2014
Le spese per visite e diete rilasciate da biologi nutrizionisti sono detraibili (19% degli importi superiori a 129,11 euro). Il beneficio non è previsto per le prestazioni rese dagli osteopati.
Scritto da Barbara Torrini
In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
La Circolare si articola nel modo seguente:
I casi prospettati riguardano le spese per osteopata e quelle per prestazioni rese dal biologo nutrizionista.
Spese per osteopata
Il Ministero della Salute si è espresso precisando che la figura dell'osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute (vedi elenco sul sito del Ministero stesso), per cui le spese per prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute; non sono detraibili se rese da osteopati.
Spese per biologo nutrizionista
Sempre il Ministero della Salute ha sottolineato che, pur essendo il medico il solo professionista abilitato ad effettuare diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, il biologo svolge attività attinenti alla tutela della salute e rientra nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese sostenute dal contribuente per visite nutrizionali, documentate da certificazioni rilasciate dal biologo, in cui risulti la prestazione sanitaria resa, sono detraibili ai sensi del citato art. 15 del TUIR, anche in assenza di prescrizione medica.
Si ricorda che..
Il contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, ha diritto ad una detrazione ai fini Irpef, pari al 19% delle le spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta di riferimento e relative all'acquisto di medicinali, sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
Per quanto riguarda l'acquisto di medicinali la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario
Fonte: DIRECTIO
Le spese per visite e diete rilasciate da biologi nutrizionisti sono detraibili (19% degli importi superiori a 129,11 euro). Il beneficio non è previsto per le prestazioni rese dagli osteopati.
Scritto da Barbara Torrini
In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
La Circolare si articola nel modo seguente:
- Questioni in materia di redditi:
- IMU-IRPEF
- Canoni di locazione non riscossi
- Sisma Emilia-Romagna - contributo autonoma sistemazione
- Redditi esteri ed applicazione delle retribuzioni convenzionali
- Spese sanitarie
- Interessi passivi per mutui
- Recupero del patrimonio edilizio
- Acquisto mobili ed elettrodomestici
- Riqualificazione energetica
I casi prospettati riguardano le spese per osteopata e quelle per prestazioni rese dal biologo nutrizionista.
Spese per osteopata
Il Ministero della Salute si è espresso precisando che la figura dell'osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute (vedi elenco sul sito del Ministero stesso), per cui le spese per prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute; non sono detraibili se rese da osteopati.
Spese per biologo nutrizionista
Sempre il Ministero della Salute ha sottolineato che, pur essendo il medico il solo professionista abilitato ad effettuare diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, il biologo svolge attività attinenti alla tutela della salute e rientra nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese sostenute dal contribuente per visite nutrizionali, documentate da certificazioni rilasciate dal biologo, in cui risulti la prestazione sanitaria resa, sono detraibili ai sensi del citato art. 15 del TUIR, anche in assenza di prescrizione medica.
Si ricorda che..
Il contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, ha diritto ad una detrazione ai fini Irpef, pari al 19% delle le spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta di riferimento e relative all'acquisto di medicinali, sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
Per quanto riguarda l'acquisto di medicinali la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario
Fonte: DIRECTIO
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